Art. 47. (Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni) 1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimita' diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. 3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.