Art. 48. 
                         (Potere sostitutivo) 
1. Qualora i comuni e le  province,  sebbene  invitati  a  provvedere
entro  congruo  termine,  ritardino  od  omettano  di  compiere  atti
obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede  a
mezzo di  un  commissario.  Il  termine  assegnato  non  puo'  essere
inferiore  a  trenta  giorni,  salvo  deroga  motivata  per  i   casi
d'urgenza. 
2. Le modalita' di esercizio del  potere  di  cui  al  comma  1  sono
regolate dalla legge regionale.