Art. 48. (Potere sostitutivo) 1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non puo' essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza. 2. Le modalita' di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.