Art. 49. 
(Controllo e vigilanza nei confronti di enti  diversi  dai  comuni  e
                           dalle province) 
1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti,alle  unita'
sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunita'
montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate
per i comuni e per le province.