Art. 56. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56) 
               Domanda per il permesso di esportazione 
  1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto
a presentare domanda anche al Ministro della sanita'. 
  2. La domanda deve essere redatta secondo  le  modalita'  stabilite
con decreto del Ministro della sanita'. Essa  deve  essere  corredata
dal permesso di importazione rilasciato  dalle  competenti  autorita'
del Paese di  destinazione  della  merce,  vidimato  dalle  autorita'
consolari italiane ivi esistenti. 
 
          Nota all'art. 56:
             -  Le modalita' per ottenere il permesso di esportazione
          sono state stabilite con il decreto ministeriale  riportato
          alla nota all'art.  51.