Art. 56.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto
a presentare domanda anche al Ministro della sanita'.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata
dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita'
del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita'
consolari italiane ivi esistenti.
Nota all'art. 56:
- Le modalita' per ottenere il permesso di esportazione
sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato
alla nota all'art. 51.