Art. 57. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57) 
                            Esportazione 
  1.  Il  Ministero  della  sanita',  rilasciato   il   permesso   di
esportazione, ne  da'  tempestivo  avviso  alla  dogana  di  confine,
attraverso la quale deve essere  effettuata  la  esportazione,  e  al
Servizio centrale antidroga. 
  2. Copia del permesso e' inoltrata alle  competenti  autorita'  del
Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri. 
  3. Sulla matrice e sulla  figlia  della  bolletta  di  esportazione
rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed  il  numero
del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice. 
  4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello  Stato  la
dogana  da'  immediata  comunicazione  al  Ministero  della  sanita',
segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione. 
  5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale,  ferroviario  od
aereo,  il  permesso   di   esportazione   deve   essere   presentato
dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i
quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio  a  scorta  della
merce  fino  alla  dogana  di  uscita.  Quest'ultima  provvede   agli
adempimenti indicati nel presente articolo. 
  6. La  spedizione  deve  essere  effettuata  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita'.