Art. 57.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57)
Esportazione
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di
esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine,
attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al
Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del
Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione
rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero
del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la
dogana da' immediata comunicazione al Ministero della sanita',
segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od
aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato
dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i
quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della
merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli
adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita'.