ART. 66. 
      (Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio  85/73/CEE  86/609/CEE,
88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovra' stabilire modalita' idonee
a garantire la tutela della salute umana e la sanita' del  patrimonio
zootecnico  e  relative  produzioni,   nonche'   l'efficacia   e   la
tempestivita' delle procedure di vigilanza  la  semplificazione,  dei
sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di  indennizzo  e
di coordinamento alle  regioni  ai  fini  del  riordino  dei  servizi
veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 
833, secondo i criteri in esso contemplati. 
2. Gli atti di indirizzo  e  di  coordinamento  di  cui  al  comma  1
prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del  servizio  veterinario
in  aree  funzionali  e  la  distribuzione  dei  servizi   veterinari
nell'ambito della regione sulla  base  dei  criteri  di  organicita',
razionalita' ed economicita'. 
 
          Note all'art. 66:
          - La direttiva 85/73/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n.
          L. 32 del 5 febbraio 1985.
          -  La  direttiva 86/609/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          n. L. 358 del 18 dicembre 1986.
          - La direttiva 88/320/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.R.I.
          n. 64 del 22 agosto 1988, 2a serie speciale.
          -  La  direttiva 88/409/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 74 del 26 settembre 1988, 2a serie speciale.
          - La direttiva 89/662/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.R.I.
          n. 14 del 19 febbraio 1990, 2a serie speciale.
          - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituisce il Servizio
          sanitario nazionale. L'art. 16 recita:
          "Art.   16  (Servizi  veterinari).  -  La  legge  regionale
          stabilisce norme per il riordino dei servizi  veterinari  a
          livello  regionale nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria
          locale o in un  ambito  territoriale  piu'  ampio,  tenendo
          conto della distribuzione e delle attitudini produttive del
          patrimonio  zootecnico,  della  riproduzione animale, della
          dislocazione   e   del   potenziale   degli   impianti   di
          macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni
          e degli altri prodotti di origine animale, della produzione
          dei  mangimi  e  degli  integratori,  delle  esigenze della
          zooprofilassi,  della  lotta  contro  la  zoonosi  e  della
          vigilanza  sugli  alimenti  di  origine  animale.  La legge
          regionale individua anche le relative strutture multizonali
          e ne regola il funzionamento ai sensi dell'art. 18".