Art. 28. 
1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo  7  della
legge  30  luglio  1990,  n.  218,  sono  sostituiti  dai   seguenti:
"L'eventuale differenza tra  il  valore  dei  beni  conferiti,  quale
iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in  dipendenza  del
conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai  fini
delle imposte sui redditi concorre a  formare  il  reddito  dell'ente
conferente nella misura del 15 per cento. La  differenza  tassata  e'
considerata  costo   fiscalmente   riconosciuto   per   la   societa'
conferitaria e puo' essere dalla medesima attribuita in  tutto  o  in
parte all'avviamento, ovvero  proporzionalmente  al  costo  dei  beni
ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute
e l'ultimo valore dei  beni  conferiti  riconosciuto  ai  fini  delle
predette imposte, maggiorato  della  differenza  tassata  di  cui  al
precedente periodo, non  concorre  a  formare  il  reddito  dell'ente
conferente fino a quando non sia stata realizzata  o  distribuita.  I
beni ricevuti  dalla  societa'  sono  valutati  fiscalmente  in  base
all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le  relative  quote
di  ammortamento  sono  ammesse  in  deduzione  fino  a   concorrenza
dell'originario costo non ammortizzato alla  data  del  conferimento,
maggiorato della differenza tassata di cui  al  presente  comma;  non
sono ammesse  in  deduzione  quote  di  ammortamento  del  valore  di
avviamento  iscritto  nell'attivo  del  bilancio  della  societa'  in
dipendenza del conferimento, per la  parte  eccedente  la  differenza
tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma". 
2. La disposizione di  cui  al  comma  1  si  applica  agli  atti  di
conferimento perfezionati dopo la data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
3. Per gli  enti  e  le  societa'  beneficiari  delle  operazioni  di
ristrutturazione di cui alla  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  che
possono eseguire la rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990,
n. 408, nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a
quello  indicato  nell'articolo  2  della  legge  stessa,   l'imposta
sostitutiva sui maggiori valori iscritti nel bilancio per effetto  di
detta rivalutazione, fermi restando i  criteri  e  le  modalita'  ivi
previsti, non puo' essere  inferiore  per  i  fabbricati  e  le  aree
fabbricabili a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e  2  dell'articolo  25.  Nell'ipotesi  di  cui  al
precedente  periodo,  detti   soggetti   non   devono   eseguire   la
rivalutazione ai sensi delle disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 25 e le quote di ammortamento  deducibili  relative  ai
maggiori valori iscritti in  bilancio  per  effetto  della  legge  29
dicembre 1990, n.  408,  relativamente  ai  predetti  immobili,  sono
riconosciute  a  partire  dall'esercizio  successivo  a  quello   con
riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita. 
 
          Note all'art. 28:
             - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 dela legge
          n.  218/1990, come modificato dalla presente legge:
             "2.   Agli   effetti   delle   imposte   sui  redditi  i
          conferimenti  effettuati  a  norma  dell'articolo   1   non
          costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle rel-
          ative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale
          differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto
          nel  bilancio della societa' conferitaria in dipendenza del
          conferimento,   e   l'ultimo   valore   dei   beni   stessi
          riconosciuto  ai  fini delle imposte sui redditi concorre a
          formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15
          per cento.  La  differenza  tassata  e'  considerata  costo
          fiscalmente  riconosciuto  per  la  societa' conferitaria e
          puo' essere dalla medesima attribuita in tutto o  in  parte
          all'avviamento,  ovvero proporzionalmente al costo dei beni
          ricevuti. La  eventuale  differenza  tra  il  valore  delle
          azioni  ricevute  e  l'ultimo  valore  dei  beni  conferiti
          riconosciuto ai fini  delle  predette  imposte,  maggiorato
          della  differenza tassata di cui al precedente periodo, non
          concorre a formare il reddito dell'ente conferente  fino  a
          quando  non  sia  stata  realizzata  o  distribuita. I beni
          ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente  in  base
          all'ultimo  valore riconosciuto ai predetti fini e le rela-
          tive quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a
          concorrenza dell'originario  costo  non  ammortizzato  alla
          data  del conferimento, maggiorato della differenza tassata
          di cui al presente comma; non  sono  ammesse  in  deduzione
          quote  di  ammortamento  del  valore di avviamento iscritto
          nell'attivo del bilancio della societa' in  dipendenza  del
          conferimento,  per la parte eccedente la differenza tassata
          allo stesso attribuita ai sensi del presente comma.  Ove  a
          seguito  dei  conferimenti,  le aziende o le partecipazioni
          siano state iscritte  in  bilancio  a  valori  superiori  a
          quelli  di  cui  al periodo precedente deve essere allegato
          alla  dichiarazione  dei  redditi  apposito  prospetto   di
          riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori
          fiscalmente  riconosciuti;  con  decreto del Ministro delle
          finanze si provvedera', entro novanta giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, a stabilire le
          caratteristiche di tale prospetto. Nel caso  di  operazioni
          che  nel  loro  complesso  soddisfino  le condizioni di cui
          all'articolo  1,  ripartite   in   piu'   fasi   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma 1, lettera a), le disposizioni del
          presente comma si applicano anche ai conferimenti  ed  alle
          cessioni  di  azioni rivenienti dai conferimenti di azienda
          effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a
          norma dello stesso articolo 1, per i quali permane  il  re-
          gime di sospensione d'imposta.".
             - Per la legge n. 218/1990 vedasi nota all'art. 24.
             - Per la legge n. 408/1990 vedasi nota all'art. 25.