Art. 29. 1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al 10 settembre 1992, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, purche' costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985.