Art. 29. 
 
  1. Le imprese familiari,  ai  fini  della  loro  trasformazione  in
societa' in nome  collettivo  o  in  accomandita  semplice,  mediante
conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al 10 settembre 1992,
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla  legge
17 febbraio 1985, n. 17, purche'  costituite  e  risultanti  da  atto
pubblico o da scrittura  privata  autenticata  ai  sensi  dell'ultimo
comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e  successive  modificazioni,  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  citato  decreto-legge  n.  853  del   1984,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985.