Art. 73. (Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA) 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' sostituito dal seguente: "1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti".
Nota all'art. 73: - La legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 1986. L'art. 2 recita: "Art. 2. - 1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per gli altri, aiuti, premi, indennita', restituzione, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1".