Art. 74.
                          (Fondo di rotazione)
  1.  Il  conto  corrente  infruttifero  di  Tesoreria  del  Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
assume  la  seguente  denominazione: "Ministero del tesoro - Fondo di
rotazione   per    l'attuazione    delle    politiche    comunitarie:
finanziamenti nazionali".
  2.  Il  Fondo  di  rotazione  si  avvale  di  altro  conto corrente
infruttifero, anch'esso aperto presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato,  denominato  "Ministero  del  tesoro  - Fondo di rotazione per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie:  finanziamenti  CEE",  al
quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:
  a)  il  controvalore  in  lire  delle  somme  versate  in ECU dalle
istituzioni delle Comunita' europee  a  favore  dell'Italia,  per  il
tramite  della  Banca  d'Italia  e  secondo  le modalita' che saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro;
  b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari;
  c)  i  finanziamenti  in  lire  disposti  dalle  istituzioni  delle
Comunita' europee a favore dell'Italia.
  3.  Il  Fondo di rotazione per i pagamenti puo' avvalersi, mediante
stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti  di  credito
di diritto pubblico.
 
          Nota all'art. 74:
            -  La  legge  16 aprile 1987, n. 183, e' stata pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  109
          del 13 maggio 1987. L'art. 5 recita:
            "Art.   5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            2.  Il  fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato 'Ministero del
          tesoro  -  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie', nel quale sono versate:
            a)  le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
          3 ottobre 1977, n. 863, che  viene  soppresso  a  decorrere
          dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1;
            b)  le  somme  erogate  dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
            c) le somme da individuare annualmente in sede  di  legge
          finanziaria,  sulla  base  delle  indicazioni  del comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),  nell'ambito  delle
          autorizzazioni  di  spesa  recate  da disposizioni di legge
          aventi le stesse finalita' di quelle previste  dalle  norme
          comunitarie da attuare;
            d)  le  somme  annualmente  determinate  con  la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7.
            3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".