Art. 74. 
                        (Fondo di rotazione) 
   1. Il conto  corrente  infruttifero  di  Tesoreria  del  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
assume la seguente denominazione: "Ministero del tesoro  -  Fondo  di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti
nazionali". 
   2. Il Fondo  di  rotazione  si  avvale  di  altro  conto  corrente
infruttifero, anch'esso aperto presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato, denominato "Ministero del tesoro  -  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie:  finanziamenti  CEE",  al
quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati: 
     a) il controvalore in lire delle  somme  versate  in  ECU  dalle
istituzioni delle Comunita' europee  a  favore  dell'Italia,  per  il
tramite della Banca d'Italia  e  secondo  le  modalita'  che  saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro; 
     b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari;
c) i finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunita'
europee a favore dell'Italia. 
   3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti puo' avvalersi,  mediante
stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti  di  credito
di diritto pubblico.