Art. 77 (Art. 39 Cod. Str.)
(Norme generali sui segnali verticali)
1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per
segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una
indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere,
nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni,
colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento
e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte
integrante.
2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente
proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad
una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di
concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe
cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico
armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della
fluidita' della circolazione pedonale e veicolare.
3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche
delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in
particolare, delle velocita' di progetto o locali predominante e
delle prevalenti tipologie di traffico cui e' indirizzata
(autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i
pedoni puo' farsi ricorso a specifica segnaletica purche' integrata o
integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.
4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della
strada per quanto concerne situazioni della circolazione,
meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali
verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta
in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante
idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio
variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di
informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e
scritte regolamentari e cioe' riproducenti integralmente per forme,
dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti
nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un
messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non
ingenerare confusione o distrazione nell'utente.
5. E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel
presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli
articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori
pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale. E' consentito il permanere in opera di segnali gia'
installati che presentano solo lievi difformita' rispetto a quelli
previsti, purche' siano garantite le condizioni di cui agli articoli
79, comma da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere
sostituiti, perche' le loro caratteristiche non soddisfano piu' ai
requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve
essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel
presente regolamento.
6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma
di pubblicita' con i segnali stradali. E' tuttavia consentito
l'abbinamento della pubblicita' di servizi essenziali per la
circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della
strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.
7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro
opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o
l'amministrazioneproprietari della strada, il marchio della ditta che
ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonche' il numero
della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla
ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme
delle predette annotazioni non puo' superare la superficie di 200
cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad eccezione
di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati,
inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.