Art. 77 (Art. 39 Cod. Str.) 
               (Norme generali sui segnali verticali) 
  1. I  segnali  stradali  verticali  da  apporre  sulle  strade  per
segnalare  agli  utenti  un  pericolo,   una   prescrizione   o   una
indicazione, ai sensi dell'articolo  39  del  codice,  devono  avere,
nella parte  anteriore  visibile  dagli  utenti,  forma,  dimensioni,
colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento
e alle  relative  figure  e  tabelle  allegate  che  ne  fanno  parte
integrante. 
  2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite  dall'ente
proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito  ad
una intera area o a singoli  itinerari,  redatto,  se  del  caso,  di
concerto  con   gli   enti   proprietari   delle   strade   limitrofe
cointeressati, ai fini della costituzione di un  sistema  segnaletico
armonico integrato ed efficace, a garanzia della  sicurezza  e  della
fluidita' della circolazione pedonale e veicolare. 
  3. Il progetto deve tenere conto,  inoltre,  delle  caratteristiche
delle strade nelle quali deve essere ubicata la  segnaletica  ed,  in
particolare, delle velocita' di  progetto  o  locali  predominante  e
delle  prevalenti  tipologie   di   traffico   cui   e'   indirizzata
(autovetture, veicoli pesanti, motocicli);  per  i  velocipedi  ed  i
pedoni puo' farsi ricorso a specifica segnaletica purche' integrata o
integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore. 
  4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della
strada   per   quanto   concerne   situazioni   della   circolazione,
meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali
verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di  volta
in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante
idonei  sistemi  di  controllo.  Tali  segnali,  detti  a  "messaggio
variabile",  anche  se  impiegati  a  titolo  di   preavviso   e   di
informazione, devono  essere  realizzati  facendo  uso  di  figure  e
scritte regolamentari e cioe' riproducenti integralmente  per  forme,
dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti
nei segnali verticali di tipo  non  variabile.  Il  passaggio  da  un
messaggio  all'altro  deve  avvenire  in  maniera  rapida   per   non
ingenerare confusione o distrazione nell'utente. 
  5. E' vietato l'uso di  segnali  diversi  da  quelli  previsti  nel
presente regolamento, salvo quanto  esplicitamente  consentito  negli
articoli successivi, ovvero  autorizzato  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici, Ispettorato generale per la  circolazione  e  la  sicurezza
stradale. E'  consentito  il  permanere  in  opera  di  segnali  gia'
installati che presentano solo lievi difformita'  rispetto  a  quelli
previsti, purche' siano garantite le condizioni di cui agli  articoli
79, comma da  1  a  8,  e  81.  Quando  tali  segnali  devono  essere
sostituiti, perche' le loro caratteristiche non  soddisfano  piu'  ai
requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la  sostituzione  deve
essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel
presente regolamento. 
  6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di  qualsiasi  forma
di  pubblicita'  con  i  segnali  stradali.  E'  tuttavia  consentito
l'abbinamento  della  pubblicita'  di  servizi  essenziali   per   la
circolazione  stradale,  autorizzato  dall'ente  proprietario   della
strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme. 
  7. Il retro dei segnali  stradali  deve  essere  di  colore  neutro
opaco.  Su  esso  devono  essere  chiaramente   indicati   l'ente   o
l'amministrazioneproprietari della strada, il marchio della ditta che
ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonche' il  numero
della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici  alla
ditta medesima per la fabbricazione dei segnali  stradali.  L'insieme
delle predette annotazioni non puo' superare  la  superficie  di  200
cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad  eccezione
di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere  riportati,
inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.