Art. 79 (Art. 39 Cod. Str.) 
                      (Visibilita' dei segnali) 
  1.  Per  ciascun  segnale  deve  essere  garantito  uno  spazio  di
avvistamento tra  il  conducente  ed  il  segnale  stesso  libero  da
ostacoli per una corretta visibilita'. In tale spazio  il  conducente
deve  progressivamente  poter  percepire  la  presenza  del  segnale,
riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il  significato  e,
nel caso di segnali  sul  posto,  di  cui  al  comma  2,  attuare  il
comportamento richiesto. 
  2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio  della  zona  o
del punto in cui e' richiesto un determinato comportamento. 
  3. Le misure minime dello spazio di  avvistamento  dei  segnali  di
pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: 
    

+====================================+=============+=================+
|                                    |             |                 |
|          Tipi di strade            | Segnali     |     Segnali     |
|                                    |             |                 |
+------------------------------------+-------------+-----------------+
|                                    |             |                 |
|Autostrade e strade extraurbane     |             |                 |
|principali                          |  m 150      |      m 250      |
+------------------------------------+-------------+-----------------+
|Strade extraurbane secondarie e     |             |                 |
|urbane di scorrimento (con velocita'|             |                 |
| superiore a 50 km/h)               |  m 100      |      m 150      |
+------------------------------------+-------------+-----------------+
|Altre strade                        |  m  50      |      m  80      |
|                                    |             |                 |
+------------------------------------+-------------+-----------------+

    
Le  misure  minime  dello  spazio  di  avvistamento  dei  segnali  di
indicazione sono riportate nei relativi articoli. 
  4. Nei casi di disponibilita' di spazi di avvistamento inferiori di
oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono
ridursi, purche' il segnale sia preceduto da altro identico integrato
da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83. 
  5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili  di  notte
come di giorno. 
  6. La visibilita' notturna puo' essere assicurata  con  dispositivi
di illuminazione propria per trasparenza  o  per  rifrangenza  con  o
senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza  e'  in  genere
ottenuta con l'impiego di idonee pellicole. 
  7. In ogni caso tutti i segnali, con  eccezione  di  quelli  aventi
valore solo nelle ore diurne e di quelli con  illuminazione  propria,
di cui gli articoli 156 e 157 ancorche'  posti  in  zona  illuminata,
devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse
forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno. 
  8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo  da  consentire
il loro avvistamento su ogni  tipo  di  viabilita'  ed  in  qualsiasi
condizione di esposizione e di illuminazione ambientale. 
  9. Le caratteristiche  fotometriche,  colorimetriche  e  di  durata
delle  pellicole  rifrangenti  usate  per  i  segnali  stradali  sono
stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. 
  10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata
efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il
disciplinare di cui al comma 9. 
  11. La  scelta  del  tipo  di  pellicola  rifrangente  deve  essere
effettuata  dall'ente  proprietario   della   strada   in   relazione
all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini
della  sicurezza,  alla  sua  ubicazione  ed  altezza  rispetto  alla
carreggiata, nonche' ad altri fattori specifici  quali  la  velocita'
locale  predominante  della  strada,  l'illuminazione   esterna,   le
caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale
in relazione alle condizioni orografiche. 
  12. L'impiego delle pellicole  rifrangenti  ad  elevata  efficienza
(classe  2)  e'  obbligatorio  nei  casi  in  cui  e'  esplicitamente
previsto,  e  per  i  segnali:  dare  precedenza,  fermarsi  e   dare
precedenza, dare precedenza a destra, divieto  di  sorpasso,  nonche'
per i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione.  Il
predetto impiego e' facoltativo per i segnali:  divieto  di  accesso,
limiti di velocita', direzione obbligatoria, delineatori speciali. 
  13. Sullo stesso sostegno  non  devono  essere  posti  segnali  con
caratteristiche di illuminazione  o  di  rifrangenza  differenti  fra
loro.