Art. 79 (Art. 39 Cod. Str.)
(Visibilita' dei segnali)
1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di
avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da
ostacoli per una corretta visibilita'. In tale spazio il conducente
deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale,
riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e,
nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il
comportamento richiesto.
2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o
del punto in cui e' richiesto un determinato comportamento.
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di
pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
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| | | |
| Tipi di strade | Segnali | Segnali |
| | | |
+------------------------------------+-------------+-----------------+
| | | |
|Autostrade e strade extraurbane | | |
|principali | m 150 | m 250 |
+------------------------------------+-------------+-----------------+
|Strade extraurbane secondarie e | | |
|urbane di scorrimento (con velocita'| | |
| superiore a 50 km/h) | m 100 | m 150 |
+------------------------------------+-------------+-----------------+
|Altre strade | m 50 | m 80 |
| | | |
+------------------------------------+-------------+-----------------+
Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di
indicazione sono riportate nei relativi articoli.
4. Nei casi di disponibilita' di spazi di avvistamento inferiori di
oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono
ridursi, purche' il segnale sia preceduto da altro identico integrato
da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte
come di giorno.
6. La visibilita' notturna puo' essere assicurata con dispositivi
di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o
senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza e' in genere
ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.
7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi
valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria,
di cui gli articoli 156 e 157 ancorche' posti in zona illuminata,
devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse
forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.
8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire
il loro avvistamento su ogni tipo di viabilita' ed in qualsiasi
condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.
9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata
delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono
stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata
efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il
disciplinare di cui al comma 9.
11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere
effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione
all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini
della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla
carreggiata, nonche' ad altri fattori specifici quali la velocita'
locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le
caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale
in relazione alle condizioni orografiche.
12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza
(classe 2) e' obbligatorio nei casi in cui e' esplicitamente
previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare
precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonche'
per i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il
predetto impiego e' facoltativo per i segnali: divieto di accesso,
limiti di velocita', direzione obbligatoria, delineatori speciali.
13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con
caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra
loro.