Art. 81 (Art. 39 Cod. Str.)
(Installazione dei segnali verticali)
1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro
della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero
installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata,
quando e' necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle
norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.
2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali
laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non
inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del
marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori,
purche' il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso
di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono
essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del
marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di
barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso
delle barriere medesime, purche' non si determinino sporgenze
rispetto alle stesse.
3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza
del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo piu'
basso dal piano orizzontale tangente al punto piu' alto della
carreggiata in quella sezione.
4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per
quanto possibile, ad altezza uniforme.
5. L'altezza minima dei segnali laterali e' di 0,60 m e la massima
e' di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane,
per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti
ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali
insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono
avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne
semaforiche.
6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere
un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su
manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o
di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere
posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se
invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in
corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia
sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo
modello II. 6/n di cui all'articolo 83, comma 10).
7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una
distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle
strade urbane con velocita' massima non superiore a quella stabilita
dall'articolo 142, comma 1, del codice, la distanza puo' essere
ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.
8. I segnali di prescrizione devono essere installati in
corrispondenza o il piu' vicino possibile al punto in cui inizia la
prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di
cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con
funzione di preavviso.
9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA
(art. 107) devono essere posti in prossimita' del limite della
carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e
comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri
abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere
preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza
sufficiente affinche' i conducenti possano conformare la loro
condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e
della velocita' locale predominante su ambo le strade.
10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo
devono essere installati in corrispondenza o il piu' vicino possibile
al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso.
11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la
disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad
abbagliamento o a riduzione di leggibilita' del segnale stesso.
12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere
un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla
superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della
strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma, detta
inclinazione sulle strade pianeggianti e' di 3 circa verso il lato
da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione
planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.
13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con
carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni
ambientali di emergenza e di traffico, nonche' nell'ambito di
cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.