Art. 81 (Art. 39 Cod. Str.) 
                (Installazione dei segnali verticali) 
  1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul  lato  destro
della strada.  Possono  essere  ripetuti  sul  lato  sinistro  ovvero
installati su isole spartitraffico o al di sopra  della  carreggiata,
quando e' necessario per motivi di sicurezza  ovvero  previsto  dalle
norme specifiche relative alle singole categorie di segnali. 
  2. I segnali da ubicare  sul  lato  della  sede  stradale  (segnali
laterali) devono avere il bordo  verticale  interno  a  distanza  non
inferiore a  0,30  m  e  non  superiore  a  1,00  m  dal  ciglio  del
marciapiede o dal bordo esterno della banchina.  Distanze  inferiori,
purche' il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso
di limitazione di spazio. I sostegni  verticali  dei  segnali  devono
essere collocati a distanza non inferiore a 0,50  m  dal  ciglio  del
marciapiede o dal  bordo  esterno  della  banchina;  in  presenza  di
barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno  e  a  ridosso
delle  barriere  medesime,  purche'  non  si  determinino   sporgenze
rispetto alle stesse. 
  3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende  l'altezza
del bordo inferiore del cartello  o  del  pannello  integrativo  piu'
basso dal  piano  orizzontale  tangente  al  punto  piu'  alto  della
carreggiata in quella sezione. 
  4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti,  per
quanto possibile, ad altezza uniforme. 
  5. L'altezza minima dei segnali laterali e' di 0,60 m e la  massima
e' di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade  urbane,
per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti
ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50  m.  Tutti  i  segnali
insistenti su marciapiedi o  comunque  su  percorsi  pedonali  devono
avere un'altezza minima  di  2,20  m,  ad  eccezione  delle  lanterne
semaforiche. 
  6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata  devono  avere
un'altezza minima di 5,10  m,  salvo  nei  casi  di  applicazione  su
manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo  o
di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata  deve  essere
posto con il centro in  corrispondenza  dell'asse  della  stessa;  se
invece si riferisce ad  una  sola  corsia,  deve  essere  ubicato  in
corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una  freccia
sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo
modello II. 6/n di cui all'articolo 83, comma 10). 
  7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una
distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo  segnalato.  Nelle
strade urbane con velocita' massima non superiore a quella  stabilita
dall'articolo 142, comma 1,  del  codice,  la  distanza  puo'  essere
ridotta in relazione alla situazione dei luoghi. 
  8.  I  segnali  di  prescrizione  devono   essere   installati   in
corrispondenza o il piu' vicino possibile al punto in cui  inizia  la
prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo  modello  II.1  di
cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con
funzione di preavviso. 
  9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA
(art. 107) devono  essere  posti  in  prossimita'  del  limite  della
carreggiata della  strada  che  gode  del  diritto  di  precedenza  e
comunque a distanza non superiore a 25 m da  esso  fuori  dai  centri
abitati e 10 m  nei  centri  abitati;  detti  segnali  devono  essere
preceduti dal relativo preavviso (art. 108)  posto  ad  una  distanza
sufficiente  affinche'  i  conducenti  possano  conformare  la   loro
condotta alla segnalazione, tenuto conto delle  condizioni  locali  e
della velocita' locale predominante su ambo le strade. 
  10. I segnali che indicano  la  fine  del  divieto  o  dell'obbligo
devono essere installati in corrispondenza o il piu' vicino possibile
al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. 
  11. In funzione delle caratteristiche del materiale  impiegato,  la
disposizione del segnale deve  essere  tale  da  non  dare  luogo  ad
abbagliamento o a riduzione di leggibilita' del segnale stesso. 
  12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere
un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano  perpendicolare  alla
superficie stradale  in  funzione  dell'andamento  altimetrico  della
strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10  m,  di  norma,  detta
inclinazione sulle strade pianeggianti e' di 3Πcirca verso  il  lato
da  cui  provengono  i  veicoli  (schema   II.A).   La   disposizione
planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D. 
  13. I segnali possono essere installati in versione  mobile  e  con
carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni
ambientali  di  emergenza  e  di  traffico,  nonche'  nell'ambito  di
cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.