Art. 196 (a).
                      Principio di solidarieta'
  1. Per  le  violazioni  punibili  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria   il   proprietario   del   veicolo,   o,   in  sua  vece,
l'usufruttuario,  l'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o
l'utilizzatore  a  titolo  di  locazione finanziaria, e' obbligato in
solido con l'autore della violazione  al  pagamento  della  somma  da
questi  dovuta,  se  non  prova  che  la  circolazione del veicolo e'
avvenuta contro la sua volonta'. Nelle ipotesi  di  cui  all'art.  84
risponde   solidalmente   il  locatario  ((  e,  per  i  ciclomotori,
l'intestatario del contrassegno di identificazione. ))
  2. Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di
volere, ma soggetta all'altrui autorita', direzione o  vigilanza,  la
persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della
vigilanza  e'  obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di  non  aver
potuto impedire il fatto.
  3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente
di  una  persona  giuridica  o  di  un  ente  o associazione privi di
personalita' giuridica o comunque da un imprenditore,  nell'esercizio
delle  proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
associazione o l'imprenditore e' obbligato, in  solido  con  l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
  4.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per  l'intero  nei
confronti dell'autore della violazione stessa.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 102 del D.Lgs. n. 360/1993.