Art. 198.
                      Piu' violazioni di norme
          che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
  1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge,  chi  con  una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative  pecuniarie,  o  commette piu' violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione  piu'
grave aumentata fino al triplo.
  2.  In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore  ai
divieti  di  accesso  e  agli  altri  singoli  obblighi  e  divieti o
limitazioni  soggiace  alle  sanzioni  previste  per   ogni   singola
violazione.