Art. 200.
          Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
  1. La violazione, quando e' possibile, deve  essere  immediatamente
contestata   tanto  al  trasgressore  quanto  alla  persona  che  sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
  2.  Dell'avvenuta  contestazione  deve   essere   redatto   verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi
siano inserite. Nel regolamento e' indicato il relativo modello.
  3.  Copia  del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
  4. Copia del verbale e'  consegnata  immediatamente  all'ufficio  o
comando da cui dipende l'agente accertatore.