Art. 203 (a).
Ricorso al prefetto
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi
con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1
e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, nonche' con ogni altro elemento utile
alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e
non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (b) , costituisce titolo esecutivo per una somma pari
alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale (( e
per le spese di procedimento )) .
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato
dall'art. 105 del D.Lgs. n. 360/1993.
(b) Il testo dell'art. 17 della legge n. 689/1981
(Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 17 (Obbligazioni del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935,
n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente
della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, in sostituzione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli
uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo
comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano
regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente".