Art. 206.
                      Riscossione dei proventi
              delle sanzioni amministrative pecuniarie
  1. Se il pagamento non e' effettuato  nei  termini  previsti  dagli
articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
22  della  legge  24  novembre 1981, n. 689 (a), la riscossione delle
somme dovute  a  titolo  di  sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'
regolata  dall'art.  27  della  stessa legge 24 novembre 1981, n. 689
(a).
  2. I ruoli per i titoli esecutivi, i  cui  proventi  spettano  allo
Stato,  sono predisposti dal prefetto competente per territorio della
commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i  ruoli
sono  predisposti  dalle  amministrazioni  da  cui  dipende  l'organo
accertatore.
  3. I ruoli di  cui  al  comma  2  sono  trasmessi  dal  prefetto  o
dall'ente  all'intendente  di  finanza  competente,  il  quale da' in
carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
 
             (a) Per il testo dell'art. 22 della legge n. 689/1981 si
          veda la nota (c) all'art. 205.
             Il testo dell'art. 27 della medesima legge  689/1981  e'
          il seguente:
             "Art.  27  (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto
          nell'ultimo comma  dell'art.  22,  decorso  inutilmente  il
          termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso
          l'ordinanza-ingiunzioneprocede alla riscossione delle somme
          dovute  in  base  alle norme previste per la esazione delle
          imposte dirette, trasmettendo il  ruolo  all'intendenza  di
          finanza   che   lo   da'  in  carico  all'esattore  per  la
          riscossione in unica soluzione,  senza  l'obbligo  del  non
          riscosso come riscosso.
             E'  competente  l'intendenza di finanza del luogo ove ha
          sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
             Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella  misura
          ridotta  del  50  per  cento  rispetto a quella ordinaria e
          comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
          effettuano  il   versamento   delle   somme   medesime   ai
          destinatari dei proventi.
             Le  regioni  possono  avvalersi  anche  delle  procedure
          previste per la riscossione delle proprie entrate.
             Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di  un
          decreto  penale  di condanna ai sensi dell'art. 24, si pro-
          cede alla riscossione  con  l'osservanza  delle  norme  sul
          recupero delle spese processuali.
             Salvo  quanto  previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
          nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata  di  un  decimo
          per  ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
          e' divenuta esigibile e fino a quello in cui  il  ruolo  e'
          trasmesso  all'esattore.    La  maggiorazione  assorbe  gli
          interessi   eventualmente   previsti   dalle   disposizioni
          vigenti.
             Le  disposizioni  relative alla competenza dell'esattore
          si applicano fino alla riforma del sistema  di  riscossione
          delle imposte dirette".