Art. 207 (a).
        Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
  1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa
EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue
una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
pagamento   in   misura  ridotta  previsto  dall'art.  202.  L'agente
trasmette al proprio  comando  od  ufficio  il  verbale  e  la  somma
riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento  nella  copia  del  verbale  che  consegna  al trasgressore
medesimo.
  2. Qualora il trasgressore non si avvalga,  per  qualsiasi  motivo,
della  facolta'  prevista  del pagamento in misura ridotta, egli deve
versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma  pari
alla  meta'  del  massimo  della  sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. In sostituzione del versamento della  cauzione  suddetta,
il  trasgressore  puo'  fornire  apposito  documento fideiussorio che
garantisca il pagamento delle  somme  dovute.  Del  versamento  della
cauzione  o del rilascio del documento fideiussorio e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. L'una e  l'altro  sono
versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
  3.  In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione
della garanzia di cui al comma 2, viene  disposto  in  via  cautelare
l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. ((
In  mancanza  della  patente  si  applica il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di  cui
al  comma  2,  e  comunque,  per  un periodo non superiore a sessanta
giorni. ))
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
veicoli  di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune di
Campione d'Italia.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 108 del D.Lgs. n. 360/1993.