Art. 62. 
                          Norme applicabili 
  1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale  puo'
essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai  numeri
da 1 a 5 dell'art. 360, comma 1, del codice di procedura civile. 
  2. Al  ricorso  per  cassazione  ed  al  relativo  procedimento  si
applicano le norme dettate dal codice di procedura civile  in  quanto
compatibili con quelle del presente decreto. 
 
          Nota all'art. 62:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  360  del  codice  di
          procedura civile:
             "Art.  360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
          Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado
          possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
              1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
              2) per violazione delle norme sulla competenza,  quando
          non e' prescritto il regolamento di competenza;
              3)  per  violazione  o  falsa  applicazione di norme di
          diritto;
              4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
              5)  per   omessa,   insufficiente   o   contraddittoria
          motivazione  circa  un  punto  decisivo della controversia,
          prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.
             Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione
          una sentenza appellabile del tribunale, se  le  parti  sono
          d'accordo   per   omettere   l'appello:   ma  in  tal  caso
          l'impugnazione puo'  proporsi  soltanto  per  violazione  o
          falsa applicazione di norme di diritto".