Art. 63. 
                         Giudizio di rinvio 
  1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa  alla  commissione
tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere  fatta
nei confronti di  tutte  le  parti  personalmente  entro  il  termine
perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle  forme
rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in
quanto applicabili. 
  2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al  comma
precedente  o  si  avvera  successivamente  ad  essa  una  causa   di
estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue. 
  3. In sede di  rinvio  si  osservano  le  norme  stabilite  per  il
procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo e'
stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilita', deve  essere
prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. 
  4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che  avevano
nel procedimento in cui e' stata pronunciata la  sentenza  cassata  e
non possono formulare richieste  diverse  da  quelle  prese  in  tale
procedimento,  salvi  gli  adeguamenti  imposti  dalla  sentenza   di
cassazione. 
  5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria
della commissione adita richiede  alla  cancelleria  della  Corte  di
cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.