Art. 49 
                          Assegni circolari 
 
  1. La Banca d'Italia  autorizza  le  banche  alla  emissione  degli
assegni circolari nonche' di altri  assegni  a  essi  assimilabili  o
equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e' pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del  CICR,
determina la misura, la composizione e le modalita' per il versamento
della cauzione che le  banche  emittenti  sono  tenute  a  costituire
presso la medesima Banca d'Italia a fronte della  circolazione  degli
assegni indicati nel comma 1.