Art. 54. 
                  Istituzione delle scuole materne 
 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  e'  determinato,  distintamente  per
ciascuna provincia, il  piano  annuale  delle  nuove  istituzioni  di
sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai
provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali  e
considerate le richieste dei comuni. 
  2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con  decreto
del   provveditore   agli   studi.   Ai   fini    della    precedenza
nell'istituzione delle scuole sara' tenuto conto delle  sedi  ove  si
accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno,  con  particolare
riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.