Art. 55. 
                 Istituzione delle scuole elementari 
 
  1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore
agli studi. 
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio
del provveditorato agli studi e' ripartito in  circoli  didattici  la
cui direzione ha sede in una delle scuole. 
  3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono  effettuati  tenendo
prioritariamente presenti  le  necessita'  derivanti  dallo  sviluppo
della popolazione scolastica, la situazione ambientale  e  l'esigenza
che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico. 
  4. Il Ministro della  pubblica  istruzione  adegua  annualmente  la
distribuzione sul territorio dei  circoli  didattici  esistenti,  nei
limiti del complessivo organico dei direttori  didattici  di  cui  al
comma 6 e in conformita' al piano pluriennale previsto  dall'articolo
51. 
  5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso  deve  essere
superiore a venti, ad eccezione  dei  plessi  ubicati  nelle  piccole
isole e nelle  zone  di  montagna,  nelle  quali  le  difficolta'  di
collegamento non consentano la  possibilita'  di  accorpamento  o  di
trasporto degli alunni in altre scuole. 
  6.  Il  ruolo  organico  del  personale  direttivo   della   scuola
elementare e' stabilito in 5000 posti.