Art. 56. Istituzione delle scuole medie 1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi. 3. Possono funzionare classi collaterali, nonche' corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori. 4. Nelle localita' nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni, non possano funzionare corsi o classi distaccati, ne' possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione media obbligatoria, sulla base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreche' vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.