Art. 59. 
                 Istituzione degli istituti tecnici 
 
  1. Gli istituti di istruzione tecnica sono  istituiti  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno e del tesoro e  con  gli  altri  Ministri  eventualmente
interessati. 
  2. Il decreto determina il contributo annuo a  carico  dello  Stato
per la istituzione e il funzionamento  degli  istituti  e  gli  oneri
assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli  stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto  puo'  inoltre  istituire,
sempre che non ne derivi maggior  onere  per  l'erario,  un  convitto
annesso   all'istituto    tecnico    e    determinarne    le    norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione. 
  3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalita' e ordinamenti
speciali determina altresi' la finalita' degli  istituti,  la  durata
dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione
degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.