Art. 61. 
                  Istituzione degli istituti d'arte 
 
  1. Gli istituti d'arte sono  istituiti  con  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle  sezioni
che  compongono  l'istituto,  il  numero  delle  ore  settimanali  di
insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo  annuo  a
carico  dello  Stato  per  l'istituzione  e  il  funzionamento  dell'
istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da  enti  e
privati.