Art. 62. 
                   Istituzione dei licei artistici 
 
  1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro  della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo  annuo  a  carico
dello  Stato  e  determina,  nell'ambito  dell'ordinamento  didattico
vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.