Art. 48. 
                    Obblighi dei datori di lavoro 
  1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie  o
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per evitare la necessita' di una movimentazione manuale  dei  carichi
da parte dei lavoratori. 
  2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale  dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce  ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il  rischio
che comporta la movimentazione manuale  di  detti  carichi,  in  base
all'allegato VI. 
  3. Nel caso in cui la necessita' di una movimentazione  manuale  di
un carico ad opera del lavoratore non puo' essere evitata, il  datore
di  lavoro  organizza  i  posti  di  lavoro   in   modo   che   detta
movimentazione sia quanto piu' possibile sicura e sana. 
  4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: 
   a)  valuta,  se  possibile,  preliminarmente,  le  condizioni   di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e  tiene  conto
in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato
VI; 
   b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi
di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in  particolare  dei  fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro
e delle esigenze che tale attivita' comporta,  in  base  all'allegato
VI; 
   c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui  all'art.  16  gli
addetti alle attivita' di cui al presente titolo.