Art. 48.
Obblighi dei datori di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi
da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base
all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessita' di una movimentazione manuale di
un carico ad opera del lavoratore non puo' essere evitata, il datore
di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione sia quanto piu' possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto
in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato
VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi
di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro
e delle esigenze che tale attivita' comporta, in base all'allegato
VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli
addetti alle attivita' di cui al presente titolo.