Art. 49.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravita' o il lato piu' pesante nel caso in cui
il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i
lavoratori corrono se queste attivita' non vengono eseguite in
maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.