Art. 49. 
                      Informazione e formazione 
 
  1. Il datore di lavoro  fornisce  ai  lavoratori  informazioni,  in
particolare per quanto riguarda: 
    a) il peso di un carico; 
    b) il centro di gravita' o il lato piu' pesante nel caso  in  cui
il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; 
    c) la movimentazione corretta  dei  carichi  e  i  rischi  che  i
lavoratori corrono  se  queste  attivita'  non  vengono  eseguite  in
maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI. 
  2. Il datore  di  lavoro  assicura  ai  lavoratori  una  formazione
adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.