Art. 61.
                  (Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993)
                        Disposizioni generali

  1.  Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse
da  quelle  previste  dai  titoli I e II si applicano con le seguenti
modalita':
    a)  l'imposta  e'  dovuta  sui  prodotti  immessi  in consumo nel
mercato  interno  ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in
cui viene effettuata l'immissione in consumo;
    b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
      1)  il  fabbricante  per  i  prodotti  ottenuti  nel territorio
nazionale;
      2)  il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per
i prodotti di provenienza comunitaria;
      3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;
                                           c) l'immissione in consumo
si verifica:
      1)  per  i  prodotti  nazionali, all'atto della cessione sia ai
diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio
che ne effettuano la rivendita;
      2)  per  i  prodotti  di  provenienza comunitaria, all'atto del
ricevimento  della  merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel
momento  in  cui  si  considera  effettuata, ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto,  la  cessione,  da parte del venditore residente in
altro  Stato  membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
      3)  per  i  prodotti  di  provenienza  da Paesi terzi, all'atto
dell'importazione;
      4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i
quali  non  e'  possibile accertare il regolare esito, all'atto della
loro constatazione;
    d)  i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di
una  licenza  fiscale  rilasciata  dall'ufficio  tecnico  di finanza,
competente  per  territorio.  Gli  stessi  soggetti  sono  tenuti  al
pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo
pari  al  10  per  cento  dell'imposta  gravante su tutto il prodotto
giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per
il  periodo  di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai
fini del pagamento dell'imposta;
    e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli
elementi   richiesti  dall'amministrazione  finanziaria,  che  devono
essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato
deve  presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo
a  quello  cui  si  rifensce.  Entro  lo  stesso  termine deve essere
effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione
delle  dichiarazioni  e  per il pagamento dell'imposta possono essere
modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro;
    f)  per  i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene
accertata  e  riscossa  dalle  dogane con le modalita' previste per i
diritti  di  confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere
dilazionato  per  un  periodo  di tempo superiore a quello mediamente
previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
    g)   per   i  tardivi  pagamenti  dell'imposta  si  applicano  le
indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4.
  2.  Per  i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le
disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, comma 4,
6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
  3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e
del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato
al  comma  2,  indipendentemente dall'azione penale per le violazioni
che  costituiscono  reato, comporta la revoca della licenza di cui al
predetto comma 1, lettera d).
  4.  Per  le  violazioni  all'obbligo  del pagamento dell'imposta si
applicano  le  sanzioni  stabilite  dagli  articoli  40  e  44. Se la
quantita'  sottratta  al  pagamento  dell'imposta  e' inferiore a 100
chilogrammi,  si  applica  la  sanzione  amministrativa dal doppio al
decuplo  dell'imposta  evasa,  non  inferiore  in  ogni caso a lire 1
milione. Si applicano le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51
per  le  fattispecie  di  violazioni riferibili anche ai prodotti del
presente  titolo  III; in particolare la sanzione prevista al comma 4
dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del
comma  3.  Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al
comma  1,  lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni
del  presente  articolo e delle modalita' di applicazione, si applica
la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.
  5.  Ai  fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente
all'immissione in consumo e' assimilata al regime sospensivo previsto
per i prodotti sottoposti ad accisa.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti  i  quantitativi  di  prodotti,  acquistati  all'estero dai
privati  e  da  loro  trasportati,  che  possono essere introdotti in
territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.
 
Nota all'art. 61:
             -  Per  il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge
          n. 400 del 1988, vedasi nota all'art. 4.