Art. 61. (Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993) Disposizioni generali 1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II si applicano con le seguenti modalita': a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo; b) obbligato al pagamento dell'imposta e': 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale; 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; 3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi; c) l'immissione in consumo si verifica: 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione; 3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione; 4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione; d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta; e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si rifensce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalita' previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari; g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4. 2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, comma 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d). 4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantita' sottratta al pagamento dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 1 milione. Si applicano le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalita' di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni. 5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.
Nota all'art. 61: - Per il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vedasi nota all'art. 4.