Art. 62
     Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio
                     (Art. 30 D.L. n. 331/1939)

  1.  Gli  oli  lubrificanti  (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98),
ferma  restando  la  tassazione  prevista dall'art. 21, comma 2, sono
sottoposti  ad  imposta  di  consumo (1) anche quando sono destinati,
messi  in  vendita  o  impiegati, per usi diversi dalla combustione o
carburazione.
  2.  I  bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad
imposta di consumo (1).
  3.  L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica anche per gli oli
lubrificanti  utilizzati  in miscela con i carburanti con funzione di
lubrificazione  e  non  e'  dovuta per gli oli lubrificanti impiegati
nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica
per  la  fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle
materie plastiche e delle resine artificali o sintetiche, comprese le
colle  adesive,  nella produzione degli antiparassitari per le piante
da  frutta  e  nei  consumi  di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli
lubrificanti  imbarcati  per  provvista  di  bordo di aerei o navi si
applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
  4.  L'imposta  di  cui  ai  commi  1  e 2 si applica anche agli oli
lubrificanti  ed  ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti
(codice  NC  3403)  e  negli  altri  prodotti  o merci importati o di
provenienza comunitaria.
  5.   Gli  oli  lubrificanti  e  gli  altri  oli  minerali  ottenuti
congiuntamente  dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a
base  minerale  o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti
ad  imposta  in  misura  pari  al  50 per cento dell'aliquota normale
prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti.
La  percentuale  anzidetta  puo'  essere  modificata  con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze,  di  concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  e  dell'ambiente,  in  relazione alla
esigenza    di    assicurare   competitivita'   all'attivita'   della
rigenerazione,   ferma   restando,   in  caso  di  diminuzione  della
percentuale,  l'invarianza  del  gettito  sugli  oli lubrificanti, da
attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione
in   aumento   dell'aliquota  normale.  Gli  oli  lubrificanti  usati
destinati  alla  combustione  non sono soggetti a tassazione. Gli oli
minerali contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non
sono soggetti a tassazione.
  6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli
oli  minerali  greggi  (codice  NC  2709  00), gli estratti aromatici
(codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice
NC  3817  10)  ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902)
sono  sottoposti  alla  medesima  imposizione  prevista  per  gli oli
lubrificanti,  quando sono destinati, messi in vendita o usati per la
lubrificazione meccanica.
  7.  L'imposta  prevista  per i bitumi di petrolio non si applica ai
bitumi  utilizzati  nella fabbricazione di pannelli in genere nonche'
di  manufatti  per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile
nei   cementifici.   Per   i  bitumi  impiegati  nella  produzione  o
autoproduzione   di   energia  elettrica  si  applicano  le  aliquote
stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
  8.  Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6,
si  considerano  miscele  di  alchilbenzoli  sintetici  i miscugli di
idrocarburi  archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o
piu'  atomi  di  carbonio,  ottenuti per alchilazione del benzolo con
procedimento  di  sintesi,  liquide  alla  temperatura di 15 Celsius,
contenenti  anche  impurezze  purche' non superiori al 5 per cento in
volume.
  9.  Per  la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e
dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli
articoli 12 e 25.
---------------
  (1) Per le aliquote vedasi allegato I.