Art. 57.
   In  deroga  a  quanto  previsto  dal presente decreto, i vegetali,
prodotti vegetali ed altre voci, di cui e' vietata l'introduzione  in
Italia  ai  sensi  dell'art.  10,  ma che devono essere trasferiti in
altri Paesi membri, devono essere sottoposti a  visita  fitosanitaria
da  parte  dei  servizi  fitosanitari  competenti  presso  i punti di
entrata, prima di essere trasferiti  verso  i  Paesi  membri  che  ne
ammettono   l'introduzione,   nel  rispetto  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 33 in quanto applicabile.
   La merce deve viaggiare  sotto  vincolo  doganale  e  deve  essere
accompagnata  da  copia del certificato fitosanitario di importazione
recante la dicitura,  da  riportare  anche  sui  documenti  doganali:
"commercializzazione vietata in Italia".