Art. 58.
   In  deroga  a  quanto  previsto dal presente decreto e' ammesso il
transito  attraverso  il  territorio  della  Repubblica  italiana  di
vegetali,  prodotti vegetali ed altre voci provenienti da Paesi terzi
e  destinati  ad  altri  Paesi  terzi  a  condizione  che  i  servizi
fitosanitari competenti per territorio constatino ufficialmente che i
loro  imballaggi  o i loro mezzi di trasporto siano tali da escludere
qualsiasi  rischio  di  diffusione  di  organismi  nocivi  e  che  il
trasporto  avvenga  sotto  vincolo doganale e che i relativi mezzi di
trasporto siano sigillati. Tale autorizzazione deve essere  riportata
sui documenti doganali.