Art. 58. In deroga a quanto previsto dal presente decreto e' ammesso il transito attraverso il territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci provenienti da Paesi terzi e destinati ad altri Paesi terzi a condizione che i servizi fitosanitari competenti per territorio constatino ufficialmente che i loro imballaggi o i loro mezzi di trasporto siano tali da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi e che il trasporto avvenga sotto vincolo doganale e che i relativi mezzi di trasporto siano sigillati. Tale autorizzazione deve essere riportata sui documenti doganali.