Art. 59.
   In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  presente decreto e' ammessa
l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di  vegetali,
prodotti  vegetali  ed  altre voci elencati nell'allegato V, parte A,
originari di un altro Paese membro e transitanti sul territorio di un
Paese  terzo,  a  condizione  che  non  vi  siano  stati  rischi   di
contaminazione da organismi nocivi e che siano provvisti del relativo
passaporto delle piante.