Art. 59. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto e' ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte A, originari di un altro Paese membro e transitanti sul territorio di un Paese terzo, a condizione che non vi siano stati rischi di contaminazione da organismi nocivi e che siano provvisti del relativo passaporto delle piante.