Art. 60. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto e qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi e' ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali o consumati durante il trasporto, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell'iscrizione al registro dei produttori.