Art. 60.
   In  deroga  a  quanto stabilito dal presente decreto e qualora non
sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi e'  ammessa
l'introduzione  nel  territorio della Repubblica italiana, di piccoli
quantitativi di vegetali, prodotti  vegetali,  derrate  alimentari  o
alimenti  per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o
dal  destinatario  a  fini  non  industriali,   ne'   agricoli,   ne'
commerciali   o  consumati  durante  il  trasporto,  in  assenza  dei
prescritti  certificati  fitosanitari  del   Paese   di   origine   e
dell'iscrizione al registro dei produttori.