Art. 61.
   In  deroga  a  quanto  stabilito dal presente decreto, qualora non
sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi  i  servizi
fitosanitari  regionali  competenti per territorio possono accordare,
dandone comunicazione al servizio  fitosanitario  centrale,  permessi
individuali per l'introduzione di vegetali, prodotti vegetali e altre
voci  di  cui  all'allegato III e all'allegato V, parte B, coltivati,
ottenuti o utilizzati in terreni di un paese terzo situati nella zona
di frontiera con l'Italia, al  fine  di  essere  lavorati  in  luoghi
vicini  alla  frontiera  stessa.  I  dati  relativi a detti luoghi di
lavorazione  e  il  nome  delle  ditte  interessate   devono   essere
comunicati al Servizio fitosanitario centrale.
   I vegetali e prodotti vegetali e altre voci oggetto di tale deroga
devono essere accompagnati da una documentazione che attesti il luogo
del paese terzo di provenienza.