Art. 61. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio possono accordare, dandone comunicazione al servizio fitosanitario centrale, permessi individuali per l'introduzione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui all'allegato III e all'allegato V, parte B, coltivati, ottenuti o utilizzati in terreni di un paese terzo situati nella zona di frontiera con l'Italia, al fine di essere lavorati in luoghi vicini alla frontiera stessa. I dati relativi a detti luoghi di lavorazione e il nome delle ditte interessate devono essere comunicati al Servizio fitosanitario centrale. I vegetali e prodotti vegetali e altre voci oggetto di tale deroga devono essere accompagnati da una documentazione che attesti il luogo del paese terzo di provenienza.