ART. 39 (Aumenti degli stipendi) 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 15, comma 1, del DPR 3 agosto 1990, n. 319, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono ulteriormente incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Qualifica I L. 94.000 Qualifica II L. 96.000 Qualifica III L. 101.000 Qualifica IV L. 109.000 Qualifica V L. 114.000 Qualifica VI L. 126.000 Qualifica VII L. 144.000 Qualifica VIII L. 161.000 Qualifica IX L. 192.000 Qualifica I R.S. L. 192.000 Qualifica II R.S. L. 219.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. Conseguentemente, dalla stessa data i nuovi stipendi tabellari annui sono rideterminati negli importi indicati nella tabella allegato A. 3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili lordi: Qualifica I L. 66.000 Qualifica II L. 69.000 Qualifica III L. 73.000 Qualifica IV L. 78.000 Qualifica V L. 82.000 Qualifica VI L. 86.000 Qualifica VII L. 94.000 Qualifica VIII L. 102.000 Qualifica IX L. 118.000 Qualifica I R.S. L. 118.000 Qualifica II R.S. L. 134.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale.