ART. 39
                   (Aumenti degli stipendi)
1.  Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 15, comma 1,
del DPR 3 agosto 1990, n. 319, previo conglobamento dell'elemento
distinto della retribuzione di cui alla legge 14 novembre 1992, n.
438, sono ulteriormente incrementati, a regime, delle seguenti
misure mensili lorde:
Qualifica        I       L.   94.000
Qualifica       II       L.   96.000
Qualifica      III       L.  101.000
Qualifica       IV       L.  109.000
Qualifica        V       L.  114.000
Qualifica       VI       L.  126.000
Qualifica      VII       L.  144.000
Qualifica     VIII       L.  161.000
Qualifica       IX       L.  192.000
Qualifica      I R.S.    L.  192.000
Qualifica     II R.S.    L.  219.000
2.  Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre
1995. Conseguentemente, dalla stessa data i nuovi stipendi tabellari
annui sono rideterminati negli importi indicati nella tabella
allegato A.
3.  Dal  1  gennaio  1995  al  30  novembre 1995 competono i seguenti
aumenti mensili lordi:
Qualifica        I       L.   66.000
Qualifica       II       L.   69.000
Qualifica      III       L.   73.000
Qualifica       IV       L.   78.000
Qualifica        V       L.   82.000
Qualifica       VI       L.   86.000
Qualifica      VII       L.   94.000
Qualifica     VIII       L.  102.000
Qualifica       IX       L.  118.000
Qualifica      I R.S.    L.  118.000
Qualifica     II R.S.    L.  134.000
4.  Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento
dell'aumento  successivo,  ed  assorbono  l'indennita'   di   vacanza
contrattuale.