Art. 40
                      (Effetti nuovi stipendi)
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di  quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita'
premio  di  fine  servizio,  sull'equo  indennizzo,  sulle   ritenute
assistenziali  e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
2. I benefici  economici  -  ivi  compresa  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  -  risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennita'  premio  di  fine  servizio  e  di  licenziamento  si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.