Art.41 (Indennita' di Ateneo) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, e' corrisposta annualmente nel mese di luglio un'indennita' di Ateneo nei seguenti importi annui lordi: Livelli I L. 620.000 II L. 724.000 III L. 827.000 IV L. 933.000 V L. 1.033.000 VI L. 1.309.000 VII L. 1.653.000 VIII L. 2.067.000 2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, e' corrisposta un'indennita' di Ateneo nei seguenti importi annui lordi: Livelli IX L. 2.200.000 I R.S. L. 4.134.000 II R.S. L. 5.512.000 3. L'indennita' di cui al comma 1 assorbe l'indennita' di cui all'art. 23, comma 2, del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 e l'indennita' di cui al comma 2 assorbe l'indennita' di cui all'art. 20, comma 5, del medesimo decreto e continua ad essere erogata con le modalita' in corso. 4. Per il personale degli Osservatori e dell'ISEF, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' denominata indennita' di istituto.