Art.41
                       (Indennita' di Ateneo)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996,  e'  corrisposta  annualmente  nel
mese  di  luglio  un'indennita'  di Ateneo nei seguenti importi annui
lordi:
Livelli
I         L.   620.000
II        L.   724.000
III       L.   827.000
IV        L.   933.000
V         L. 1.033.000
VI        L. 1.309.000
VII       L. 1.653.000
VIII      L. 2.067.000
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, e'  corrisposta  un'indennita'  di
Ateneo nei seguenti importi annui lordi:
Livelli
IX        L. 2.200.000
I R.S.    L. 4.134.000
II R.S.   L. 5.512.000
3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1 assorbe   l'indennita' di cui
all'art.   23, comma 2,   del D.P.R. 28  settembre  1987,  n.  567  e
l'indennita'  di  cui al comma 2 assorbe l'indennita' di cui all'art.
20, comma 5, del medesimo decreto e continua ad essere erogata con le
modalita' in corso.
4. Per il personale degli Osservatori e  dell'ISEF,  l'indennita'  di
cui ai commi 1 e 2 e' denominata indennita' di istituto.