Art. 42 (Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio) 1. Al finanziamento del trattamento accessorio ogni amministrazione provvede mediante l'impiego delle risorse calcolate, con riferimento all'anno 1993, in applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, nonche' delle risorse destinate nell'anno 1993 al lavoro straordinario. Dette risorse, a decorrere dall'1.1.1996, sono incrementate: a) da una quota pari allo 0,70 % del monte salari annuo riferito al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione; b) da risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano alla incentivazione della produttivita' del personale. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti: a) compensi per lavoro straordinario l'ammontare delle risorse, finalizzate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, e' pari alla somma spesa a tale titolo riferita al 1993, ridotta dall'1.1.96 nella misura necessaria per finanziare l'istituto di cui alla lettera c). Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario; b) compensi per la remunerazione di particolari condizioni di disagio o rischio l'ammontare delle risorse finalizzate alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi d'urgenza, e' pari alla somma spesa a tale titolo riferita all'anno 1993, salvo quanto previsto al comma 3. c) premio per la qualita' della prestazione individuale l'ammontare delle risorse finalizzate alla valorizzazione delle capacita' dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di qualita' della prestazione individuale di cui all'articolo 44, e' pari ai risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario di cui alla lett. a) e comunque non superiore allo 0,3% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1993 esclusa la quota relativa ai dirigenti. d) indennita' di posizione l'ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione delle indennita' di posizione di cui all'art. 47 e' pari allo 0,15 % del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1993 esclusa la quota relativa ai dirigenti. e) compensi per la produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi l'ammontare delle risorse di cui al comma 1, detratte le somme utilizzate per i compensi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma e' finalizzata all'erogazione di compensi legati alla produttivita' collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 43. 3. Qualora le amministrazioni in sede di approvazione del bilancio preventivo o nel corso dell'esercizio valutino in termini piu' ridotti, rispetto alla capienza dello stanziamento di cui al comma 2, lett. a), le esigenze di lavoro straordinario, le relative risorse possono essere destinate ad incrementare le risorse di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra le risorse di cui alle lettere b) ed e) e' oggetto di contrattazione decentrata. 4. In relazione a particolari condizioni organizzative riferite alla specificita' dei singoli ordinamenti, le amministrazioni destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo delle risorse di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 2 ad incrementare le risorse di cui alla lettera e) del medesimo comma.