Art. 42
                (Disciplina per il finanziamento del
                       trattamento accessorio)
1.  Al  finanziamento del trattamento accessorio ogni amministrazione
provvede mediante l'impiego delle risorse calcolate, con  riferimento
all'anno  1993,  in  applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.P.R. 3
agosto 1990, n. 319, nonche' delle risorse destinate  nell'anno  1993
al  lavoro  straordinario.  Dette risorse, a decorrere dall'1.1.1996,
sono incrementate:
a) da una quota  pari allo 0,70 % del monte salari annuo riferito  al
1993,  esclusa  la  quota  relativa  ai  dirigenti  e  al  netto  dei
contributi a carico dell'Amministrazione;
b) da risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano  alla
incentivazione della produttivita'   del personale.
2.  Le  risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei
seguenti istituti:
a) compensi per lavoro straordinario
l'ammontare delle risorse, finalizzate a compensare le prestazioni di
lavoro straordinario che si rendessero  necessarie  per  fronteggiare
particolari  situazioni  di  lavoro,  e' pari alla somma spesa a tale
titolo riferita al 1993, ridotta dall'1.1.96 nella misura  necessaria
per  finanziare  l'istituto  di  cui  alla lettera c). Resta ferma la
disciplina vigente per la quantificazione delle  tariffe  orarie  del
lavoro straordinario;
b) compensi per la remunerazione di particolari condizioni di disagio
o rischio
l'ammontare  delle  risorse finalizzate alla remunerazione di compiti
che comportano oneri, rischi   o  disagi  particolarmente  rilevanti,
nonche'  alla  reperibilita'  collegata  alla  particolare natura dei
servizi che richiedono interventi d'urgenza, e' pari alla somma spesa
a tale titolo riferita all'anno 1993, salvo quanto previsto al  comma
3.
c) premio per la qualita' della prestazione individuale
l'ammontare  delle  risorse  finalizzate  alla  valorizzazione  delle
capacita' dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza  delle
amministrazioni,  mediante  la  corresponsione  dei premi di qualita'
della prestazione individuale di cui  all'articolo  44,  e'  pari  ai
risparmi  derivanti  dal contenimento del lavoro straordinario di cui
alla lett. a) e comunque non superiore allo  0,3%  del  monte  salari
annuo  calcolato con riferimento al 1993 esclusa la quota relativa ai
dirigenti.
d) indennita' di posizione
l'ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione delle indennita'
di posizione di cui all'art. 47 e' pari allo 0,15 % del monte  salari
annuo  calcolato con riferimento al 1993 esclusa la quota relativa ai
dirigenti.
e) compensi per la produttivita' collettiva  e per  il  miglioramento
dei servizi
l'ammontare  delle  risorse  di  cui  al  comma  1, detratte le somme
utilizzate per i compensi di cui alle lettere a), b),  c)  e  d)  del
presente  comma e' finalizzata all'erogazione di compensi legati alla
produttivita' collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e
con le modalita' stabiliti dall'articolo 43.
3. Qualora le amministrazioni in sede di  approvazione  del  bilancio
preventivo  o  nel  corso  dell'esercizio  valutino  in  termini piu'
ridotti, rispetto alla capienza dello stanziamento di cui al comma 2,
lett. a), le esigenze di lavoro straordinario,  le  relative  risorse
possono  essere  destinate  ad  incrementare  le  risorse di cui alle
lettere b) ed e) del medesimo comma. La ripartizione  della  predetta
quota  tra  le  risorse  di  cui  alle lettere b) ed e) e' oggetto di
contrattazione decentrata.
4.  In relazione a particolari condizioni organizzative riferite alla
specificita' dei singoli ordinamenti,  le  amministrazioni  destinano
eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo delle risorse di
cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 2 ad incrementare le risorse
di cui alla lettera e) del medesimo comma.