Art. 43 (Produttivita' collettiva e miglioramento dei servizi) 1. Le risorse di cui all'art. 42 sono destinate in via prioritaria a promuovere il miglioramento qualitativo dell'attivita' mediante la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento di piu' elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, anche attraverso l'ampliamento dei periodi di apertura al pubblico degli uffici e delle strutture e la conseguente articolazione e flessibilizzazione degli orari. 2. Una quota rilevante, non inferiore all'ottanta per cento, delle risorse di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), detratta la quota di risorse destinata a indennita' di posizione, deve essere utilizzata per progetti finalizzati che coinvolgano solo una percentuale limitata del personale. 3. In base ai criteri generali oggetto di contrattazione decentrata, la scelta dei dipendenti da adibire alle iniziative per la produttivita' collettiva sara' effettuata dalle amministrazioni sulla base della collocazione organizzativa e professionale e della funzionalita' della partecipazione agli obiettivi assegnati ai singoli progetti. I criteri generali di valutazione della produttivita' e dei risultati saranno oggetto di contrattazione decentrata, tenendo conto dei caratteri e degli obiettivi delle iniziative, in modo da garantire la selettivita' della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante. La valutazione potra' basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualita' e al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, sia su elementi attinenti alla qualita' e alla intensita' della partecipazione individuale. 4. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttivita' e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'attivita' di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'A.RA.N.