Art. 43
                      (Produttivita' collettiva
                    e miglioramento dei servizi)
1.  Le risorse  di cui all'art. 42 sono  destinate in via prioritaria
a promuovere il miglioramento qualitativo dell'attivita' mediante  la
realizzazione  di  iniziative    finalizzate al conseguimento di piu'
elevati  livelli  di  efficienza   e   di   efficacia   dei   servizi
istituzionali   con   particolare   riferimento   a   quelli  rivolti
all'utenza, anche attraverso l'ampliamento dei periodi di apertura al
pubblico  degli  uffici  e   delle   strutture   e   la   conseguente
articolazione e flessibilizzazione degli orari.
2.  Una  quota  rilevante, non inferiore all'ottanta per cento, delle
risorse di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), detratta la  quota  di
risorse  destinata  a indennita' di posizione, deve essere utilizzata
per  progetti  finalizzati  che  coinvolgano  solo  una   percentuale
limitata del personale.
3.  In base ai criteri generali oggetto di contrattazione decentrata,
la  scelta  dei  dipendenti  da  adibire  alle  iniziative   per   la
produttivita' collettiva sara' effettuata dalle amministrazioni sulla
base   della  collocazione  organizzativa  e  professionale  e  della
funzionalita'  della  partecipazione  agli  obiettivi  assegnati   ai
singoli   progetti.   I   criteri   generali   di  valutazione  della
produttivita' e  dei  risultati  saranno  oggetto  di  contrattazione
decentrata,  tenendo  conto  dei  caratteri  e  degli obiettivi delle
iniziative, in modo da garantire la selettivita' della erogazione dei
compensi ai dipendenti ed il loro effettivo  carattere  incentivante.
La  valutazione  potra'  basarsi  sia su fattori collettivi attinenti
alla  qualita'  e  al  grado  di  raggiungimento  complessivo   degli
obiettivi programmati, sia su elementi attinenti alla qualita' e alla
intensita' della partecipazione individuale.
4. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di
maggiore  produttivita'  e di miglioramento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi, mediante l'impiego  del  fondo  di  cui  al
presente  articolo,  sono  oggetto  di  monitoraggio e valutazione da
parte del competente servizio per il controllo interno o  del  nucleo
di  valutazione  di  cui  all'art.  20  del  D. Lgs. n. 29 del 1993 e
all'art.  5,  comma  22,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537.
L'attivita'   di   monitoraggio   si  conclude  con  un  rapporto  da
trasmettere all'A.RA.N.