Art. 44
       (Risorse per la qualita' della prestazione individuale)
1. Allo scopo di valorizzare la capacita' dei dipendenti ed  il  loro
contributo  alla  maggiore  efficienza  delle  amministrazioni e alla
qualita'  del  servizio  pubblico,  dal  1  luglio   1996,   ciascuna
amministrazione  corrisponde  i  premi  di qualita' della prestazione
individuale utilizzando le risorse di cui all'art. 42, comma 2, lett.
c).
2. premio e' attribuito, ogni semestre, a una percentuale massima del
10%   del personale in servizio a tempo indeterminato distribuita tra
le varie qualifiche sulla base di  criteri  oggetto  di  informazione
preventiva  alle  organizzazioni  sindacali, nei limiti delle risorse
indicate nel comma 1. L'importo di detti premi e' determinato secondo
i valori della tabella allegato B.
3. Il direttore amministrativo,  su  proposta  dei  dirigenti  e  dei
responsabili  delle strutture fornite di autonomia organizzativa, con
esclusione di ogni  autocandidatura,  individuate  dagli  ordinamenti
degli Atenei, attribuisce i premi entro il 30 giugno e 30 novembre di
ciascun  anno  e  provvede  all'erogazione  degli  stessi nei mesi di
luglio e dicembre, sulla base di uno o piu' dei seguenti criteri:
a) precisione e qualita' delle prestazioni svolte;
b) capacita' di adattamento operativo al contesto di intervento, alle
esigenze  di  flessibilita'    e  alla  gestione     di   cambiamenti
organizzativi;
c)  orientamento  all'utenza  e  alla  collaborazione all'interno del
proprio ufficio e tra diversi uffici;
d) capacita' di proporre soluzioni innovative e di  contribuire  alla
realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.
4.  Le  decisioni  adottate  dalle amministrazioni devono essere rese
pubbliche.
5. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di
maggiore produttivita' e di miglioramento del livello  qualitativo  e
quantitativo  dei  servizi,  mediante  l'impiego  del fondo di cui al
presente articolo, sono oggetto  di  monitoraggio  e  valutazione  da
parte  del  competente  servizio per il controllo interno o nucleo di
valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D.  Lgs.  n.  29  del
1993  e  dell'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
L'attivita'  di  monitoraggio  si  conclude  con   un   rapporto   da
trasmettere all'ARAN e alle Organizzazioni e Confederazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.