Art. 44 (Risorse per la qualita' della prestazione individuale) 1. Allo scopo di valorizzare la capacita' dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualita' del servizio pubblico, dal 1 luglio 1996, ciascuna amministrazione corrisponde i premi di qualita' della prestazione individuale utilizzando le risorse di cui all'art. 42, comma 2, lett. c). 2. premio e' attribuito, ogni semestre, a una percentuale massima del 10% del personale in servizio a tempo indeterminato distribuita tra le varie qualifiche sulla base di criteri oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, nei limiti delle risorse indicate nel comma 1. L'importo di detti premi e' determinato secondo i valori della tabella allegato B. 3. Il direttore amministrativo, su proposta dei dirigenti e dei responsabili delle strutture fornite di autonomia organizzativa, con esclusione di ogni autocandidatura, individuate dagli ordinamenti degli Atenei, attribuisce i premi entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno e provvede all'erogazione degli stessi nei mesi di luglio e dicembre, sulla base di uno o piu' dei seguenti criteri: a) precisione e qualita' delle prestazioni svolte; b) capacita' di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilita' e alla gestione di cambiamenti organizzativi; c) orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici; d) capacita' di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali. 4. Le decisioni adottate dalle amministrazioni devono essere rese pubbliche. 5. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttivita' e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'attivita' di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN e alle Organizzazioni e Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto.