Art. 45
                      (Integrazione tabellare)
1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  al personale inquadrato nei
profili a esaurimento del II livello e al personale gia' in  servizio
al 1 luglio 1979 appartenente da tale data alle qualifiche III, IV, V
e  rimasto  nelle  medesime qualifiche fino alla data di stipulazione
del presente contratto, e' corrisposta una  indennita'  annua  lorda,
nelle misure sotto indicate:
 II qualifica     L. 1.000.000
 III qualifica    L. 1.350.000
 IV qualifica     L. 1.050.000
 V qualifica      L.   950.000
2.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1 e' riassorbita ove gli Atenei
procedano,  nei  modi  previsti  dall'ordinamento  vigente,  anche  a
seguito   di   apposita   formazione   finalizzata  a  qualificazione
professionale,  all'inquadramento  nella  qualifica   superiore   del
personale di cui al comma 1 nei posti vacanti, o comunque disponibili
previa rideterminazione della pianta organica di Ateneo.