Art. 45 (Integrazione tabellare) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al personale inquadrato nei profili a esaurimento del II livello e al personale gia' in servizio al 1 luglio 1979 appartenente da tale data alle qualifiche III, IV, V e rimasto nelle medesime qualifiche fino alla data di stipulazione del presente contratto, e' corrisposta una indennita' annua lorda, nelle misure sotto indicate: II qualifica L. 1.000.000 III qualifica L. 1.350.000 IV qualifica L. 1.050.000 V qualifica L. 950.000 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riassorbita ove gli Atenei procedano, nei modi previsti dall'ordinamento vigente, anche a seguito di apposita formazione finalizzata a qualificazione professionale, all'inquadramento nella qualifica superiore del personale di cui al comma 1 nei posti vacanti, o comunque disponibili previa rideterminazione della pianta organica di Ateneo.