Art. 46 (Indennita' perequative) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al personale di qualifica inferiore alla VIII nella posizione di segretario di dipartimento alla data del 30 giugno 1995, e' corrisposta una indennita' annua lorda di lire 2.000.000. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai funzionari della ex carriera direttiva amministrativa e di ragioneria di qualifica non superiore alla VIII, per la cui assunzione era richiesto quale requisito il diploma di laurea, e' attribuita una indennita' annua lorda di lire 2.000.000. 3. L'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' riassorbita ove gli Atenei procedano, nei modi previsti dall'ordinamento vigente, anche a seguito di apposita formazione finalizzata a qualificazione professionale, all'inquadramento nella qualifica VIII del personale di cui al comma 1 e nella qualifica IX del personale di cui al comma 2, nei posti vacanti, o comunque disponibili a seguito della rideterminazione della pianta organica di Ateneo.