Art. 46
                      (Indennita' perequative)
1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  al  personale  di qualifica
inferiore alla VIII nella posizione  di  segretario  di  dipartimento
alla  data  del  30  giugno 1995, e' corrisposta una indennita' annua
lorda di lire 2.000.000.
2.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1996, ai funzionari della ex carriera
direttiva amministrativa e di ragioneria di qualifica  non  superiore
alla  VIII,  per  la  cui assunzione era richiesto quale requisito il
diploma di laurea, e' attribuita una indennita' annua lorda  di  lire
2.000.000.
3.  L'indennita'  di cui ai commi 1 e 2 e' riassorbita ove gli Atenei
procedano,  nei  modi  previsti  dall'ordinamento  vigente,  anche  a
seguito   di   apposita   formazione   finalizzata  a  qualificazione
professionale, all'inquadramento nella qualifica VIII  del  personale
di  cui al comma 1 e nella qualifica IX del personale di cui al comma
2,  nei  posti  vacanti,  o  comunque  disponibili  a  seguito  della
rideterminazione della pianta organica di Ateneo.