Art. 47
                      (Indennita' di posizione)
1.  Le  amministrazioni che abbiano avviato la riorganizzazione, come
previsto dall'art. 16, comma 3, lett c), della legge 9  maggio  1989,
n. 168 e comunque nell'ambito dei principi del D. Lgs n. 29 del 1993,
e  dell'art.  5  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individuano le
posizioni  organizzative  e   le   funzioni   specialistiche   e   di
responsabilita'   connesse   al   nuovo   assetto,  e  verificano  la
disponibilita' di personale  professionalmente  qualificato  ai  fini
della attribuzione di tali posizioni e funzioni.
Le    relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva
alle organizzazioni sindacali.
2. A seguito della verifica di cui al comma  1,  le  Amministrazioni,
nei  limiti  delle  risorse  di  cui all'art. 42 comma 2, lettera d),
correlano, sulla base di criteri generali, oggetto di  contrattazione
decentrata,  alle posizioni e funzioni determinate ai sensi del comma
1 un'indennita' accessoria,  annua,  lorda,  revocabile,  di  importo
variabile,  tenendo  conto  del    livello  di responsabilita', della
complessita'  delle  competenze  attribuite,  della  specializzazione
richiesta  dai  compiti  affidati  e delle caratteristiche innovative
della professionalita' richiesta.
3.  I  criteri  per  la  scelta  dei  dipendenti  cui  attribuire  le
posizioni  e funzioni individuate ai sensi  del comma 1 sono definiti
dalle amministrazioni, privilegiando comunque le seguenti condizioni:
- acquisizione di professionalita' conseguenti a tecniche  gestionali
innovative o all'uso di nuove tecnologie;
-  acquisizione  di professionalita' conseguenti a percorsi formativi
anche appositamente attivati.
Tali  criteri  sono   oggetto   di   informazione   preventiva   alle
Organizzazioni   Sindacali,  che  possono  chiedere  al  riguardo  un
incontro.
4. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni  e  le
funzioni  individuate  ai  sensi  del  comma  1  secondo le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti e sulla base dei criteri definiti
come previsto al comma  3,  tenendo  conto  del  parere  espresso  al
riguardo dalla Commissione Nazionale di cui al comma 6.
5. L'indennita' cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non
sia  piu'  adibito  alle  posizioni  organizzative  e  alle  funzioni
specialistiche e di responsabilita' individuate ai sensi del comma 1.
6.  Le  determinazioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasmesse alla
Commissione Nazionale di cui all'art. 50, comma 1 che esprime  parere
al riguardo. L'esperienza e' oggetto di monitoraggio con le modalita'
di  cui all'art. 43, comma 4. Dei risultati si tiene conto in sede di
revisione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50 comma 2.