Art. 47 (Indennita' di posizione) 1. Le amministrazioni che abbiano avviato la riorganizzazione, come previsto dall'art. 16, comma 3, lett c), della legge 9 maggio 1989, n. 168 e comunque nell'ambito dei principi del D. Lgs n. 29 del 1993, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individuano le posizioni organizzative e le funzioni specialistiche e di responsabilita' connesse al nuovo assetto, e verificano la disponibilita' di personale professionalmente qualificato ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali. 2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le Amministrazioni, nei limiti delle risorse di cui all'art. 42 comma 2, lettera d), correlano, sulla base di criteri generali, oggetto di contrattazione decentrata, alle posizioni e funzioni determinate ai sensi del comma 1 un'indennita' accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilita', della complessita' delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalita' richiesta. 3. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 sono definiti dalle amministrazioni, privilegiando comunque le seguenti condizioni: - acquisizione di professionalita' conseguenti a tecniche gestionali innovative o all'uso di nuove tecnologie; - acquisizione di professionalita' conseguenti a percorsi formativi anche appositamente attivati. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, che possono chiedere al riguardo un incontro. 4. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni individuate ai sensi del comma 1 secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti e sulla base dei criteri definiti come previsto al comma 3, tenendo conto del parere espresso al riguardo dalla Commissione Nazionale di cui al comma 6. 5. L'indennita' cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia piu' adibito alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilita' individuate ai sensi del comma 1. 6. Le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasmesse alla Commissione Nazionale di cui all'art. 50, comma 1 che esprime parere al riguardo. L'esperienza e' oggetto di monitoraggio con le modalita' di cui all'art. 43, comma 4. Dei risultati si tiene conto in sede di revisione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50 comma 2.