Art. 50
                    (Revisione dell'ordinamento)
1. E' istituita una Commissione composta da rappresentanti dell'ARAN,
da  rappresentanti  delle  Universita'  indicati dalla Conferenza dei
Rettori e dal Convegno dei dirigenti amministrativi delle Universita'
italiane, nonche' da rappresentanti degli Osservatori e  dell'ISEF  e
da  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del
presente contratto nazionale di lavoro, con il compito  di  acquisire
ed   elaborare,   tenendo   anche  conto  di  quanto  indicato  dalle
piattaforme sindacali, tutti gli elementi di conoscenza  sull'attuale
sistema  di  organizzazione  del  lavoro  negli Atenei e di formulare
eventuali proposte per la revisione dell'ordinamento, con particolare
riguardo:
a) alle caratteristiche  complessive  dei  sistemi  di  inquadramento
professionale  vigenti  nel  comparto,  analizzati  e confrontati con
quelli vigenti in altri settori pubblici  e  privati,  tenendo  conto
anche   della  situazione  dei  singoli  Atenei  e  della  esperienza
acquisita  e  delle  realta'  presenti  nei  diversi  paesi  europei;
valorizzando   comunque  il  principio  di  autodeterminazione  degli
Atenei;
b) alla congruita' dei profili professionali esistenti  in  relazione
alle  esigenze di flessibilita' e fungibilita' delle prestazioni, con
particolare riferimento alle modalita' del necessario  riaccorpamento
all'interno  di ciascuna qualifica funzionale senza che cio' comporti
variazioni di natura economica;
c)  alla  congruita'  di  tali  sistemi  in  relazione alle modifiche
intervenute e che  si  prospettano  nell'organizzazione  del  lavoro,
nelle funzioni e nella struttura delle istituzioni universitarie;
d)   alla  individuazione  di  percorsi  di  carriera  per  tipologie
professionali,  da  supportare  mediante  specifiche  iniziative   di
formazione;
e)  alla  previsione di specifiche figure professionali connesse alle
esigenze peculiari delle istituzioni universitarie;
f) alla verifica  della  adeguatezza  dell'inquadramento  nell'ambito
delle  attuali  qualifiche  funzionali  di  alcune  specifiche figure
professionali, che richiedono il possesso del diploma di laurea o  di
specializzazione,  tra  le  quali  andranno  valorizzate  quelle  che
operano:
- nel supporto alle attivita' di ricerca  ed  alla  didattica,  nelle
strutture scientifiche e sanitarie;
- nelle attivita' bibliotecarie, documentaristiche e di diffusione di
conoscenza;
-   nelle   attivita'   edilizie,   con   particolare  riguardo  alle
responsabilita'  connesse  alla  progettazione  e  realizzazione   di
strutture;
- nelle attivita' informatiche;
-   nell'attivita'   amministrativa   e   contabile,  in  riferimento
all'elevato livello di autonomia e responsabilita'.
La valorizzazione di tali professionalita'  potra'  anche  comportare
l'identificazione  di  un  diverso  livello  di accesso e di percorso
professionale specifico;
g)  alla  armonizzazione  e  valorizzazione,  in   prospettiva,   del
trattamento  giuridico  ed  economico  del personale dipendente dalle
istituzioni universitarie rispetto al personale del comparto sanita'.
2. Anche allo scopo di supportare i lavori della Commissione  di  cui
al  comma  1  con l'analisi di piu' specifiche esigenze delle singole
Amministrazioni  le  parti   convengono   di   dar   luogo   ad   una
sperimentazione.
La  sperimentazione  avra'  ad  oggetto  la  verifica  della coerenza
dell'attuale ordinamento con le esigenze organizzative  e  gestionali
degli Atenei medesimi approfondendo anche la possibilita' di percorsi
di  carriera dei dipendenti, e tenendo conto dell'esperienza maturata
dalle Amministrazioni nell'applicazione dell'istituto di cui all'art.
47, nonche' degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c).
Tali accordi sono a tal fine trasmessi alla  Commissione  di  cui  al
comma  1, che esprime parere al riguardo. La sperimentazione su dette
realta' avra'  termine entro il 30 settembre 1996.
3.  Al  termine  della  sperimentazione  le  parti   valuteranno   la
possibilita'   di   concordare   innovazioni  di  carattere  generale
sull'ordinamento professionale dei lavoratori.
Le parti si impegnano a concludere questa  valutazione  entro  il  31
dicembre   1996  convenendo  fin  d'ora  che  gli  eventuali  accordi
raggiunti avranno decorrenza entro il 30 settembre 1997.