ART. 73
                      LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
1.  Il  sistema  di  contrattazione  comprende,  oltre  il  contratto
collettivo di lavoro, due livelli ulteriori:
A) contrattazione a livello di Ente;
B) contrattazione decentrata a livello locale;
2.  La contrattazione ha per oggetto le materie e gli istituti di cui
ai commi 3 e 4 in conformita' dei criteri e delle procedure  indicate
nell'articolo   72   garantendo   il  rispetto  delle  disponibilita'
economiche fissate a livello nazionale.
3. La contrattazione si svolge  a  livello  di  Ente  sulle  seguenti
materie:
a)  criteri  generali  per  l'assegnazione  e  la distribuzione delle
risorse destinate all'incentivazione della produttivita';
b)  quote  di  risorse  e  criteri  generali  per  l'attribuzione  di
trattamenti  accessori  legati all'effettivo svolgimento di attivita'
particolarmente disagiate, pericolose o dannose;
c) i criteri per l'attuazione della mobilita' volontaria  all'interno
dell'Ente;
d)  obiettivi,  indirizzi  e  programmi  di massima dell'attivita' di
formazione professionale;
e)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la  garanzia  e  il
miglioramento dell'ambiente di lavoro;
f)  criteri  generali  per  l'istituzione  e  gestione dell'attivita'
socio-assistenziale per il personale;
g) le misure dirette a favorire la pari opportunita' nelle condizioni
di lavoro e di sviluppo professionale  anche  ai  fini  delle  azioni
positive previste dalla legge 125/1991;
h)  criteri di priorita' per le trasformazioni del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
i)  criteri  e  metodologie  per  gli  sviluppi  di  inquadramento  e
retributivi.
l)   adattamento   delle   tipologie   di   orario,   con  esclusione
dell'articolazione  dello  stesso,  ad  esigenze  specifiche   o   di
particolari   settori   operativi   specificamente   individuati  che
determinano un aggravio del lavoro in particolari periodi dell'anno.
4. La contrattazione decentrata a livello locale riguarda  le  Unita'
produttive   dell'Ente  di  cui  all'art.  78  con  esclusione  delle
strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali e si svolge
evitando  sovrapposizioni  e   duplicazioni   di   materie   con   la
contrattazione nazionale sulle seguenti materie:
a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a
livello  locale  in  conseguenza  delle  innovazioni  organizzative e
tecnologiche,
b)  criteri  di  applicazione,  con  riferimento  ai  tempi  ed  alle
modalita'   delle   normative   relative   all'igiene,  all'ambiente,
sicurezza  e  prevenzione  nei  luoghi   di   lavoro,   nonche'   per
l'attuazione  degli  adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei
dipendenti disabili.
5  Gli  accordi  stipulati  non possono comportare oneri oltre quelli
previsti dal presente contratto ne' direttamente, ne' indirettamente,
anche a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia
fino all'entrata in vigore del successivo contratto collettivo.