ART. 73 LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 1. Il sistema di contrattazione comprende, oltre il contratto collettivo di lavoro, due livelli ulteriori: A) contrattazione a livello di Ente; B) contrattazione decentrata a livello locale; 2. La contrattazione ha per oggetto le materie e gli istituti di cui ai commi 3 e 4 in conformita' dei criteri e delle procedure indicate nell'articolo 72 garantendo il rispetto delle disponibilita' economiche fissate a livello nazionale. 3. La contrattazione si svolge a livello di Ente sulle seguenti materie: a) criteri generali per l'assegnazione e la distribuzione delle risorse destinate all'incentivazione della produttivita'; b) quote di risorse e criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate, pericolose o dannose; c) i criteri per l'attuazione della mobilita' volontaria all'interno dell'Ente; d) obiettivi, indirizzi e programmi di massima dell'attivita' di formazione professionale; e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro; f) criteri generali per l'istituzione e gestione dell'attivita' socio-assistenziale per il personale; g) le misure dirette a favorire la pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale anche ai fini delle azioni positive previste dalla legge 125/1991; h) criteri di priorita' per le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; i) criteri e metodologie per gli sviluppi di inquadramento e retributivi. l) adattamento delle tipologie di orario, con esclusione dell'articolazione dello stesso, ad esigenze specifiche o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio del lavoro in particolari periodi dell'anno. 4. La contrattazione decentrata a livello locale riguarda le Unita' produttive dell'Ente di cui all'art. 78 con esclusione delle strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali e si svolge evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione nazionale sulle seguenti materie: a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche, b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalita' delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonche' per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili. 5 Gli accordi stipulati non possono comportare oneri oltre quelli previsti dal presente contratto ne' direttamente, ne' indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del successivo contratto collettivo.