ART. 74
                            INFORMAZIONE
1. L'Ente, nell'ambito  della  propria  autonomia  e  delle  distinte
responsabilita',   fornisce   informazioni   ai   soggetti  sindacali
interessati operanti nell'Ente in materia di  ambiente  di  lavoro  e
sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal d. lgs n. 29 del 1993 e dal
presente   contratto,   l'Ente  fornisce  un'informazione  preventiva
inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario e turnazioni;
b) definizione dei criteri  per  la  determinazione  dei  carichi  di
lavoro   e   delle   dotazioni   organiche   di  riferimento  qualora
applicabili;
c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e) criteri generali di organizzazione del lavoro;
f)  criteri  generali  di  organizzazione  delle  strutture  e  della
mobilita' del personale;
g) bilancio preventivo e consuntivo;
h)  previsioni  di  compartecipazione  associative  e/o consortili ed
affidamento all'esterno  di  servizi  correlati  all'introduzione  di
nuove tecnologie;
i)  introduzione  di  nuove tecnologie e processi di riorganizzazione
aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
l) programmi di formazione e aggiornamento;
m) verifica dei risultati dei sistemi di produttivita';
n) andamento delle attivita' derivanti da contratti e convenzioni con
organismi esterni compresi gli eventuali proventi  al  personale  ivi
direttamente impegnato.
o) gestione dei servizi aziendali
p) modalita' di controllo presenze.
3.  Nelle  seguenti  materie  l'informazione  e' successiva ed ha per
oggetto  il  contenuto  dei  provvedimenti  adottati  e  i   relativi
risultati:
-  verifica  della  distribuzione  complessiva  dei carichi di lavoro
laddove applicabili;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- andamento generale della mobilita' del personale;
- ripartizione  complessiva  delle  ore  di  lavoro  straordinario  e
relative prestazioni;
-  ripartizione complessiva dei fondi per la produttivita' collettiva
ed individuale;
- attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali  in  favore
del personale;
- attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
 Per  le  materie  attinenti specifiche esigenze produttive a livello
locale  l'informazione  viene  trasmessa  anche  alle  Rappresentanze
sindacali di cui all'art. 72 comma 1.
 Per  l'informazione  di  cui al presente comma e' previsto almeno un
incontro annuale in relazione al quale l'Ente fornisce tempestive  ed
adeguate  informazioni  sulle  predette  materie  alle organizzazioni
sindacali interessate.
4. Sulle materie di cui ai commi 2 e 3 l'Ente  inviera'  alle  OO.SS.
firmatarie  copia  delle  determinazioni  assunte  dal  Consiglio  di
Amministrazione.
5. Le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci  preventivi
e consuntivi saranno inviate entro 15 giorni dalla loro adozione alle
OO.SS.  firmatarie  il presente contratto corredate dai conti e dalle
rispettive relazioni.
6.   Nel   caso   in   cui   il   sistema   informativo    utilizzato
dall'amministrazione  consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla
quantita'  e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei   singoli
operatori  l'Ente  assicura  una  adeguata  tutela della riservatezza
della sfera personale del lavoratore.