ART. 74 INFORMAZIONE 1. L'Ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilita', fornisce informazioni ai soggetti sindacali interessati operanti nell'Ente in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 2. Nelle seguenti materie individuate dal d. lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto, l'Ente fornisce un'informazione preventiva inviando tempestivamente la documentazione necessaria: a) articolazione dell'orario e turnazioni; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche di riferimento qualora applicabili; c) verifica periodica della produttivita' delle strutture; d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale; e) criteri generali di organizzazione del lavoro; f) criteri generali di organizzazione delle strutture e della mobilita' del personale; g) bilancio preventivo e consuntivo; h) previsioni di compartecipazione associative e/o consortili ed affidamento all'esterno di servizi correlati all'introduzione di nuove tecnologie; i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; l) programmi di formazione e aggiornamento; m) verifica dei risultati dei sistemi di produttivita'; n) andamento delle attivita' derivanti da contratti e convenzioni con organismi esterni compresi gli eventuali proventi al personale ivi direttamente impegnato. o) gestione dei servizi aziendali p) modalita' di controllo presenze. 3. Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva ed ha per oggetto il contenuto dei provvedimenti adottati e i relativi risultati: - verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro laddove applicabili; - misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; - attuazione dei programmi di formazione del personale; - andamento generale della mobilita' del personale; - ripartizione complessiva delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; - ripartizione complessiva dei fondi per la produttivita' collettiva ed individuale; - attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale; - attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva. Per le materie attinenti specifiche esigenze produttive a livello locale l'informazione viene trasmessa anche alle Rappresentanze sindacali di cui all'art. 72 comma 1. Per l'informazione di cui al presente comma e' previsto almeno un incontro annuale in relazione al quale l'Ente fornisce tempestive ed adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate. 4. Sulle materie di cui ai commi 2 e 3 l'Ente inviera' alle OO.SS. firmatarie copia delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. 5. Le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi saranno inviate entro 15 giorni dalla loro adozione alle OO.SS. firmatarie il presente contratto corredate dai conti e dalle rispettive relazioni. 6. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori l'Ente assicura una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.